Accertamenti della sicurezza post contatore
La deliberazione 40/2014/R/gas è entrata in vigore il 1° luglio 2014.
Da consultare
- euro 47,00 (quarantasette) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW;
- euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW;
- euro 70,00 (settanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 350 kW;
- euro 35,00 (trentacinque) per ogni intervento di sospensione della fornitura gas relativo alla sicurezza post contatore.
- Dovrà essere inviata tramite il portale ACCERTAMENTO ON LINE
- In alternativa inviata al Distributore presso la sede di Costigliole d’Asti:
Società Metanodotti Valletanaro – Via Testore 12 – 14055 Costigliole d’Asti.
Art. 7. Dichiarazione di conformità
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme vigenti.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione e nel progetto (solo per impianti di potenzialità superiore ai 50 kW) è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste.
Art. 8. Obblighi del committente
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati ad imprese abilitate.
2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature
installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto o copia della dichiarazione di rispondenza.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Riferimenti normativi/Linee Guida
- impianto gas: Impianto costituito dai seguenti componenti:
- impianto interno
- installazione ed i collegamenti dell’apparecchio utilizzatore
- predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione dei locali di installazione degli apparecchi
- predisposizioni edili e/o meccaniche per l’aerazione dei locali di installazione
- predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione ed il collegamento al camino/canna fumaria.
- impianto interno: Tubazione a valle del punto di consegna che termina al collegamento di entrata degli apparecchi.
Nota L’impianto interno comprende le tubazioni installate sia nella parte interna che esterna dell’edificio.
- impianto domestico e similare: Impianto a gas in cui gli apparecchi installati hanno tutti singola portata termica non maggiore di 35 kW. Inoltre con il termine ” impianto similare” si intende indicare un impianto destinato ad alimentare apparecchi di utilizzazione per la produzione di calore, acqua calda sanitaria e per la cottura cibi installato in ambienti ad uso non abitativo e non considerati nel campo di applicazione di specifiche regole tecniche.
- punto di riconsegna (in precedenza noto come “punto di consegna”): Punto in cui avviene il passaggio di proprietà del gas dall’azienda distributrice all’utente.
Questo punto potrebbe coincidere, o meno con il punto d’inizio.
- punto d’inizio: Definisce il primo elemento dell’impianto soggetto all’applicazione della norma di installazione. A seconda della tipologia impiantistica questo elemento può essere:
- il rubinetto posto immediatamente a valle del gruppo di misura;
- il rubinetto posto immediatamente a valle di una derivazione che alimenta un impianto
domestico o similare, qualora la tubazione principale del gas a valle del gruppo di
misura è asservita ad impianti di tipologia diversa da quelli ricadenti nella presente
norma per esempio: cicli produttivi, centrali termiche maggiori di 35 kW, ecc; - il rubinetto posto immediatamente a valle del gruppo di riduzione qualora l’impianto
di cui al punto b) sia alimentato con pressione maggiore di quella prevista dal campo di applicazione della presente norma.